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Gara #51
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25Informazioni appalto
26/04/2024
Aperta
Forniture
€ 2.000.000,00
Farina Giuseppe
Categorie merceologiche
0931
-
Elettricità
Lotti
Inviato esito
1
B162FA6028
Solo prezzo
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25
€ 2.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000.000,00
Determina n. 3879 del 06/06/2024
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02254400217 | energy.dis S.r.l. |
Scadenze
20/05/2024 12:00
29/05/2024 12:00
30/05/2024 09:00
Allegati
anagrafica sedi ee acquambiente marche e comune di sirolo tabella a SHA-256: fcf56a32227d033cad110bde44731227a81c7d94a8fdbac6894d68b2c14103f9 26/04/2024 09:56 |
150.76 kB | |
capitolato speciale d'appalto SHA-256: 7ea9fea05546e1ca771f111013544f9e16dc6fcb9594c2a3e33348c5a0747a47 26/04/2024 09:56 |
1.02 MB | |
disciplinare di gara prot 2964-24 SHA-256: f6044eeb86ddb18304f4d19d4b3b1563f41ed4c78f09d7c990c26d7bd0234910 26/04/2024 09:56 |
5.56 MB | |
allegato dgue SHA-256: 4c76ff79099b3b0fa68a3f04a7b35aec3faad3087e1e92a4d0b266499ea2de0c 26/04/2024 09:56 |
87.92 kB | |
modello offerta economica allegato 2 SHA-256: 9711543d2451c66e7811025c111447fe26e2c15b2c1889b246a6395438dab103 26/04/2024 10:17 |
23.39 kB | |
Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: a3bbd5b52b9bd9a70f4df3caa719057ebfe34794dce040d3214c6f53d5a87c96 19/06/2024 13:20 |
15.51 kB |
Chiarimenti
29/04/2024 10:37
Quesito #1
Tra i documenti allegati non trovo la "domanda di partecipazione" da compilare. Al momento ho compilato solo il DGUE e l'offerta economica.
30/04/2024 10:19
Risposta
Come indicato all'art. 11 del Disciplinare di Gara, la domanda di partecipazione alla gara deve essere conforme al DGUE. Pertanto il DGUE opportunamente compilato e firmato digitalmente assolve a domanda di partecipazione.
Si ricorda che, oltre al DGUE, nella Busta Amministrativa devono essere caricati tutti i documenti di cui all'art. 11 del Disciplinare.
Si ricorda che, oltre al DGUE, nella Busta Amministrativa devono essere caricati tutti i documenti di cui all'art. 11 del Disciplinare.
02/05/2024 17:01
Quesito #2
A1) Si chiede di confermare la richiesta di allegare documento d'identità del sottoscrittore, essendo la documentazione sottoscritta digitalmente e quindi con firma registrata e depositata non necessità di documento d'identità;
A4) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e che in ogni caso con l'entrata in vigore del FAVOE, tali verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante presso le Banche dati nazionali a disposizione delle stesse;
A5) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e quindi in una eventuale fase successiva alla mera partecipazione;
A6) Si chiede di chiarire cosa si intenda per comprova del possesso di codice ditta UTF e se sia sufficiente la dichiarazione del possesso di tale codice poiche anche in questo caso le verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante attraverso le banche dati nazionali;
A7) Si chiede di confermare che il documento debba essere firmato digitalmente su ogni pagina trattandosi di gara su portale;
A9) La nuova normativa non prevede più l'obbligo di inserire nella fidejussione provvisoria l'impegno all'emissione di garanzia definitiva, si chiede di confermare.
A4) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e che in ogni caso con l'entrata in vigore del FAVOE, tali verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante presso le Banche dati nazionali a disposizione delle stesse;
A5) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e quindi in una eventuale fase successiva alla mera partecipazione;
A6) Si chiede di chiarire cosa si intenda per comprova del possesso di codice ditta UTF e se sia sufficiente la dichiarazione del possesso di tale codice poiche anche in questo caso le verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante attraverso le banche dati nazionali;
A7) Si chiede di confermare che il documento debba essere firmato digitalmente su ogni pagina trattandosi di gara su portale;
A9) La nuova normativa non prevede più l'obbligo di inserire nella fidejussione provvisoria l'impegno all'emissione di garanzia definitiva, si chiede di confermare.
07/05/2024 18:15
Risposta
A1) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante.
A4) La richiesta di copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità economico-finanziaria suscettibile di essere apprezzato nel momento della partecipazione alla procedura.
A5) La richiesta dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità tecnica e professionale. È facoltà della stazione appaltante richiederlo e codesta stazione appaltante si è avvalsa della predetta facoltà.
A6) Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. del possesso del codice ditta UTF.
A7) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante. È sufficiente un’unica sottoscrizione con firma digitale.
A9) Si conferma che non vi è l’obbligo dell’impegno all’emissione della garanzia definitiva; pertanto il caricamento di tale documento non ha carattere obbligario ma è comunque facoltà dell'Operatore Economico produrlo ed inserirlo nella busta.
A4) La richiesta di copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità economico-finanziaria suscettibile di essere apprezzato nel momento della partecipazione alla procedura.
A5) La richiesta dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità tecnica e professionale. È facoltà della stazione appaltante richiederlo e codesta stazione appaltante si è avvalsa della predetta facoltà.
A6) Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. del possesso del codice ditta UTF.
A7) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante. È sufficiente un’unica sottoscrizione con firma digitale.
A9) Si conferma che non vi è l’obbligo dell’impegno all’emissione della garanzia definitiva; pertanto il caricamento di tale documento non ha carattere obbligario ma è comunque facoltà dell'Operatore Economico produrlo ed inserirlo nella busta.
03/05/2024 08:59
Quesito #3
Si chiede di chiarire quanto indicato al paragrafo A9) e nello specifico:
1) la garanzia è pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara - la nuova norma prevede che sia fatto riferimento al "valore complessivo della procedura" si chiede di confermare;
2) nel disciplinare si indica che "La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario" Si applica quanto previsto dall'art. 93 DL 50/2016; La norma di riferimento oggi è quella prevista dal D.Lgs 36/2023 che all'art. 106 c. 6 cita testualmente:
"La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione .................." si chiede di verificare;
3) Si segnala inoltre che le riduzioni oggi previste dal D.Lgs 36/2023 sono quelle indicate all'art. 106 comma 8.
1) la garanzia è pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara - la nuova norma prevede che sia fatto riferimento al "valore complessivo della procedura" si chiede di confermare;
2) nel disciplinare si indica che "La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario" Si applica quanto previsto dall'art. 93 DL 50/2016; La norma di riferimento oggi è quella prevista dal D.Lgs 36/2023 che all'art. 106 c. 6 cita testualmente:
"La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione .................." si chiede di verificare;
3) Si segnala inoltre che le riduzioni oggi previste dal D.Lgs 36/2023 sono quelle indicate all'art. 106 comma 8.
07/05/2024 18:18
Risposta
1) L’importo complessivo presunto a base di appalto è pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00), pertanto la garanzia provvisoria deve essere rilasciata nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, che coincide con il valore complessivo della fornitura, pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00)
2) Si precisa che, al netto del refuso circa il Codice dei contratti pubblici non più vigente alla data odierna, l’art. 106 del D.lgs. 36/2023 testualmente recita: “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)”.
3) Le riduzioni dell’importo della garanzia sono quelle previste al comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, come evidenziato per la richiesta del punto A8).
2) Si precisa che, al netto del refuso circa il Codice dei contratti pubblici non più vigente alla data odierna, l’art. 106 del D.lgs. 36/2023 testualmente recita: “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)”.
3) Le riduzioni dell’importo della garanzia sono quelle previste al comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, come evidenziato per la richiesta del punto A8).
07/05/2024 17:41
Quesito #4
Si chiede di chiarire la modalità di caricamento della documentazione richiesta nella busta amministrativa, nel disciplinare viene indicato come modalità il caricamento di un file zip, il file deve contenere tutta la documentazione sottoscritta digitalmente con estensione 7pm e a sua volta il file zip deve essere firmato digitalmente?
Inoltre nella busta economica, che è composta da un unico file, il formato quale dev'essere? è corretto un file con estensione 7pm ovvero con firma elettronica certificata? perchè viene richiesta una firma per esteso e datata che farebbe intendere una firma olografa e non certificata.
Inoltre nella busta economica, che è composta da un unico file, il formato quale dev'essere? è corretto un file con estensione 7pm ovvero con firma elettronica certificata? perchè viene richiesta una firma per esteso e datata che farebbe intendere una firma olografa e non certificata.
09/05/2024 18:06
Risposta
Il file .zip relativo alla busta amministrativa dovrà risultare firmato digitalmente. I singoli file contenuti dentro la busta amministrativa dovranno essere firmati digitalmente o in alternativa sottoscritti in maniera autografa con allegato documento di identità del firmatario, quando esplicitato. Per quanto riguarda la busta economica deve essere caricato un file firmato digitalmente (ad esempio in formato p7m ma nulla vieta di utilizzare altre modalità di firma digitale legalmente valide quali quelle in formato PADES). Pertanto è facoltà dell’Operatore Economico non riempire i campi relativi a data e firma, purchè il file caricato possieda una firma digitale valida.
10/05/2024 10:01
Quesito #5
si chiede di confermare quanto di seguito riportato, riferito all'art. 106 c. 8 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quanto richiesto al paragrafo A8 del disciplinare di gara (riduzione del 50% per tutti gli operatori economici in possesso di ISO 9000 e 9001:2015 norme di riferimento in vigore)
Come previsto dall’art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023, il possesso della certificazione ISO 9001/2015 (in quanto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) consente all’operatore di ridurre l’importo della garanzia provvisoria del 30%. il possesso di tale certificazione consente altresì l’ulteriore riduzione del 20%, da applicare secondo la regola per cui “la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente” (per un totale del 44%). .
In caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come previsto dall’art. 106, comma 8, del Codice, la percentuale di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria è del 50% (non cumulabile con quella del 30% previsto dallo stesso comma 8). Inoltre il possesso della certificazione ISO 9001/2015 (da parte degli operatori sopra indicati), consente, sulla somma ridotta del 50%, l’ulteriore riduzione del 20% (per un totale del 60%).
Come previsto dall’art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023, il possesso della certificazione ISO 9001/2015 (in quanto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) consente all’operatore di ridurre l’importo della garanzia provvisoria del 30%. il possesso di tale certificazione consente altresì l’ulteriore riduzione del 20%, da applicare secondo la regola per cui “la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente” (per un totale del 44%). .
In caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come previsto dall’art. 106, comma 8, del Codice, la percentuale di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria è del 50% (non cumulabile con quella del 30% previsto dallo stesso comma 8). Inoltre il possesso della certificazione ISO 9001/2015 (da parte degli operatori sopra indicati), consente, sulla somma ridotta del 50%, l’ulteriore riduzione del 20% (per un totale del 60%).
15/05/2024 09:26
Risposta
Si conferma quanto dichiarato dall’Operatore Economico.
In caso di possesso di certificazione ISO 9001/2015 la riduzione complessiva applicabile sull’importo della garanzia provvisoria è del 44%.
In caso di micro, piccola o media impresa o RTI o Consorzio costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, la riduzione applicabile, qualora in possesso di certificazione ISO9001/2015, è pari complessivamente al 60%.
In caso di possesso di certificazione ISO 9001/2015 la riduzione complessiva applicabile sull’importo della garanzia provvisoria è del 44%.
In caso di micro, piccola o media impresa o RTI o Consorzio costituito esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, la riduzione applicabile, qualora in possesso di certificazione ISO9001/2015, è pari complessivamente al 60%.
15/05/2024 12:07
Quesito #6
Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 12 del disciplinare di gara si segnala che la nuova normativa riguardo alle spese di pubblicazione non prevede più il pagamento di tali spese per le gare pubblicate dopo il 1 gennaio 2024. Le stesse modalità di pubblicità delle gare sono state modificate, si riporta di seguito estratto dal portale ANAC.
Si chiede di verificare e confermare.
Pubblicità legale dei bandi di gara tramite la Banca Dati Anac
Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.
Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
Si chiede di verificare e confermare.
Pubblicità legale dei bandi di gara tramite la Banca Dati Anac
Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.
Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
16/05/2024 13:44
Risposta
Si conferma che il rimborso delle spese di pubblicazione non risulta dovuto.