Pubblicato
Gara #51
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25Informazioni appalto
26/04/2024
Aperta
Forniture
€ 2.000.000,00
Farina Giuseppe
Categorie merceologiche
0931
-
Elettricità
Lotti
1
B162FA6028
Solo prezzo
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25
Procedura Aperta per la fornitura di energia elettrica delle utenze di ACQUAMBIENTE MARCHE Srl e Comune di Sirolo Esercizio 2024-25
€ 2.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
20/05/2024 12:00
29/05/2024 12:00
30/05/2024 09:00
Allegati
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150.76 kB | |
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1.02 MB | |
disciplinare di gara prot 2964-24 SHA-256: f6044eeb86ddb18304f4d19d4b3b1563f41ed4c78f09d7c990c26d7bd0234910 26/04/2024 09:56 |
5.56 MB | |
allegato dgue SHA-256: 4c76ff79099b3b0fa68a3f04a7b35aec3faad3087e1e92a4d0b266499ea2de0c 26/04/2024 09:56 |
87.92 kB | |
modello offerta economica allegato 2 SHA-256: 9711543d2451c66e7811025c111447fe26e2c15b2c1889b246a6395438dab103 26/04/2024 10:17 |
23.39 kB |
Chiarimenti
29/04/2024 10:37
Quesito #1
Tra i documenti allegati non trovo la "domanda di partecipazione" da compilare. Al momento ho compilato solo il DGUE e l'offerta economica.
30/04/2024 10:19
Risposta
Come indicato all'art. 11 del Disciplinare di Gara, la domanda di partecipazione alla gara deve essere conforme al DGUE. Pertanto il DGUE opportunamente compilato e firmato digitalmente assolve a domanda di partecipazione.
Si ricorda che, oltre al DGUE, nella Busta Amministrativa devono essere caricati tutti i documenti di cui all'art. 11 del Disciplinare.
Si ricorda che, oltre al DGUE, nella Busta Amministrativa devono essere caricati tutti i documenti di cui all'art. 11 del Disciplinare.
02/05/2024 17:01
Quesito #3
A1) Si chiede di confermare la richiesta di allegare documento d'identità del sottoscrittore, essendo la documentazione sottoscritta digitalmente e quindi con firma registrata e depositata non necessità di documento d'identità;
A4) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e che in ogni caso con l'entrata in vigore del FAVOE, tali verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante presso le Banche dati nazionali a disposizione delle stesse;
A5) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e quindi in una eventuale fase successiva alla mera partecipazione;
A6) Si chiede di chiarire cosa si intenda per comprova del possesso di codice ditta UTF e se sia sufficiente la dichiarazione del possesso di tale codice poiche anche in questo caso le verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante attraverso le banche dati nazionali;
A7) Si chiede di confermare che il documento debba essere firmato digitalmente su ogni pagina trattandosi di gara su portale;
A9) La nuova normativa non prevede più l'obbligo di inserire nella fidejussione provvisoria l'impegno all'emissione di garanzia definitiva, si chiede di confermare.
A4) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e che in ogni caso con l'entrata in vigore del FAVOE, tali verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante presso le Banche dati nazionali a disposizione delle stesse;
A5) si segnala che quanto richiesto, secondo la norma, va prodotto solo ed unicamente dall'aggiudicatario e quindi in una eventuale fase successiva alla mera partecipazione;
A6) Si chiede di chiarire cosa si intenda per comprova del possesso di codice ditta UTF e se sia sufficiente la dichiarazione del possesso di tale codice poiche anche in questo caso le verifiche sono in capo alla Stazione Appaltante attraverso le banche dati nazionali;
A7) Si chiede di confermare che il documento debba essere firmato digitalmente su ogni pagina trattandosi di gara su portale;
A9) La nuova normativa non prevede più l'obbligo di inserire nella fidejussione provvisoria l'impegno all'emissione di garanzia definitiva, si chiede di confermare.
07/05/2024 18:15
Risposta
A1) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante.
A4) La richiesta di copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità economico-finanziaria suscettibile di essere apprezzato nel momento della partecipazione alla procedura.
A5) La richiesta dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità tecnica e professionale. È facoltà della stazione appaltante richiederlo e codesta stazione appaltante si è avvalsa della predetta facoltà.
A6) Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. del possesso del codice ditta UTF.
A7) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante. È sufficiente un’unica sottoscrizione con firma digitale.
A9) Si conferma che non vi è l’obbligo dell’impegno all’emissione della garanzia definitiva; pertanto il caricamento di tale documento non ha carattere obbligario ma è comunque facoltà dell'Operatore Economico produrlo ed inserirlo nella busta.
A4) La richiesta di copie, conformi all’originale, degli estratti degli ultimi 3 bilanci approvati è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità economico-finanziaria suscettibile di essere apprezzato nel momento della partecipazione alla procedura.
A5) La richiesta dell’elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi tre esercizi è idonea ad integrare il requisito di partecipazione alla procedura di gara, essendo, nella specie, un requisito speciale di capacità tecnica e professionale. È facoltà della stazione appaltante richiederlo e codesta stazione appaltante si è avvalsa della predetta facoltà.
A6) Si ritiene sufficiente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i. del possesso del codice ditta UTF.
A7) Si specifica che qualora si intenda sottoscrivere digitalmente il documento, è sufficiente la firma digitale e non occorre allegare la copia del documento d’identità del dichiarante. È sufficiente un’unica sottoscrizione con firma digitale.
A9) Si conferma che non vi è l’obbligo dell’impegno all’emissione della garanzia definitiva; pertanto il caricamento di tale documento non ha carattere obbligario ma è comunque facoltà dell'Operatore Economico produrlo ed inserirlo nella busta.
03/05/2024 08:59
Quesito #4
Si chiede di chiarire quanto indicato al paragrafo A9) e nello specifico:
1) la garanzia è pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara - la nuova norma prevede che sia fatto riferimento al "valore complessivo della procedura" si chiede di confermare;
2) nel disciplinare si indica che "La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario" Si applica quanto previsto dall'art. 93 DL 50/2016; La norma di riferimento oggi è quella prevista dal D.Lgs 36/2023 che all'art. 106 c. 6 cita testualmente:
"La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione .................." si chiede di verificare;
3) Si segnala inoltre che le riduzioni oggi previste dal D.Lgs 36/2023 sono quelle indicate all'art. 106 comma 8.
1) la garanzia è pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara - la nuova norma prevede che sia fatto riferimento al "valore complessivo della procedura" si chiede di confermare;
2) nel disciplinare si indica che "La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario" Si applica quanto previsto dall'art. 93 DL 50/2016; La norma di riferimento oggi è quella prevista dal D.Lgs 36/2023 che all'art. 106 c. 6 cita testualmente:
"La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione .................." si chiede di verificare;
3) Si segnala inoltre che le riduzioni oggi previste dal D.Lgs 36/2023 sono quelle indicate all'art. 106 comma 8.
07/05/2024 18:18
Risposta
1) L’importo complessivo presunto a base di appalto è pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00), pertanto la garanzia provvisoria deve essere rilasciata nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, che coincide con il valore complessivo della fornitura, pari a € 2.000.000,00 (Duemilioni/00)
2) Si precisa che, al netto del refuso circa il Codice dei contratti pubblici non più vigente alla data odierna, l’art. 106 del D.lgs. 36/2023 testualmente recita: “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)”.
3) Le riduzioni dell’importo della garanzia sono quelle previste al comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, come evidenziato per la richiesta del punto A8).
2) Si precisa che, al netto del refuso circa il Codice dei contratti pubblici non più vigente alla data odierna, l’art. 106 del D.lgs. 36/2023 testualmente recita: “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)”.
3) Le riduzioni dell’importo della garanzia sono quelle previste al comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. 36/2023, come evidenziato per la richiesta del punto A8).